AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI AL LIBRO GENEALOGICO
ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI


Art. 8

L'adesione al Libro Genealogico è volontaria.
Possono essere ammessi al Libro Genealogico tutti gli allevamenti che possiedono soggetti di razza Frisona Italiana.
L'allevatore interessato deve farne esplicita richiesta per iscritto, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio, o alla competente Sezione estera.
I soggetti da ammettere al Libro Genealogico devono:
a)    essere in possesso dei caratteri di razza o importati dall'Italia nel caso delle Sezioni estere;
b)    appartenere ad allevamento sottoposto al controllo sanitario dello Stato per quanto riguarda la brucellosi e la tubercolosi;
c)    appartenere ad allevamento sottoposto, in forma regolare, al controllo ufficiale della produzione secondo le norme del regolamento di svolgimento dei controlli.
L'ammissione è deliberata dagli organi competenti dell'Associazione Provinciale Allevatori o della Sezione estera previo il giudizio di idoneità limitatamente a quanto previsto dal precedente comma a) formulato da un esperto di razza.
L'allevatore che non ritenga accettabile la mancata ammissione del proprio allevamento al Libro Genealogico può ricorrere all'Ufficio Centrale il quale si riserva la facoltà di accogliere il ricorso.
I Centri di fecondazione artificiale ed i tenutari delle stazioni di monta naturale che operano per terzi, in quanto detentori di riproduttori iscritti nel Libro Genealogico, sono considerati a tutti gli effetti allevatori del Libro Genealogico e pertanto sono tenuti al rispetto ed alla osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento in materia di obblighi degli allevatori.

Art. 9

Il Libro Genealogico si articola in:
1.    Registro genealogico anagrafico nel quale sono iscritti soggetti, femmine e maschi, secondo i requisiti previsti dalle apposite "norme tecniche"; allegato a).
2.    Registro genealogico tori al quale sono ammessi i tori in possesso dei requisiti previsti dalle apposite "norme tecniche"; allegato a).
3.    Registro genealogico vacche al quale sono ammesse le vacche in possesso dei requisiti previsti dalle apposite "norme tecniche"; allegato a).
Art. 10

Registro genealogico anagrafico.
Si divide in quattro sezioni:

Sezione 1ª - nella quale vengono iscritti alla nascita, i vitelli maschi e femmine in possesso dei requisiti stabiliti dalle apposite "norme tecniche".
L'iscrizione al registro genealogico anagrafico è effettuata sulla scorta della dichiarazione di nascita che l'allevatore interessato deve fare pervenire all'Ufficio Provinciale non oltre il settimo giorno dalla nascita. Una copia della dichiarazione di nascita deve essere trasmessa all'Ufficio Centrale.
L'iscrizione al registro genealogico anagrafico dei soggetti nati da trapianto embrionale è consentita quando il trapianto sia stato effettuato secondo i requisiti previsti dalle apposite "norme tecniche".
L'Ufficio provinciale e l'Ufficio Centrale si riservano comunque la facoltà di richiedere, ogni volta che lo ritengano opportuno, la prova di accertamento della paternità e/o della maternità a mezzo determinazione della formula eritrocitaria.
Tale determinazione dovrà essere effettuata da un laboratorio indicato dall'Ufficio Centrale e dovrà essere depositata presso l'Ufficio Centrale stesso.
La nascita deve trovare corrispondenza nei riepiloghi mensili dei salti inviati all'Ufficio provinciale e all'Ufficio Centrale dall'allevatore proprietario delle vacche iscritte o in attesa di iscrizione.
I nati da vacche in attesa di iscrizione sono registrati provvisoriamente finché la madre non ottenga l'iscrizione secondo quanto previsto dall'art. 11.
L'origine gemellare dovrà figurare, in ogni caso, sui documenti genealogici.

Sezione 2ª - nella quale vengono iscritti i soggetti importati in possesso dei requisiti stabiliti dalle "norme tecniche", previo deposito del certificato genealogico originale presso l'Ufficio Centrale che rilascerà apposita scheda genealogica sostitutiva.

Sezione 3ª - nella quale vengono iscritte le femmine mancanti dei requisiti previsti nelle Sezioni 1ª e 2ª e di ascendenza sconosciuta, che presentano i caratteri di razza.

Sezione 4ª - riguarda gli Uffici esteri ed in essa vengono iscritti i soggetti frisoni importati dall'Italia o nati da questi o dalla loro progenie. Per i nati all'estero si applicano le stesse norme previste per la Sezione 1ª sostituendosi l'Ufficio estero all'Ufficio provinciale.

Art. 11

Registro genealogico vacche:
—    al registro genealogico vacche sono ammesse le vacche provenienti dal registro genealogico anagrafico ed in possesso dei requisiti stabiliti dalle "norme tecniche".
Su proposta dell'Associazione Nazionale e su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, allorchè la consistenza numerica del Libro Genealogico avrà assicurato le possibilità del concreto miglioramento della razza, potrà disporre il divieto di ammissione al Libro Genealogico vacche dei soggetti di ascendenza sconosciuta.
Tale ammissione è in ogni caso esclusa per gli animali nati all'estero.

Art. 12

Le femmine e i maschi provenienti dai Libri Genealogici esteri, la cui validità in Italia sia stata riconosciuta dalla Associazione Nazionale di razza, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, ed approvata dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, possono essere iscritti al Libro Genealogico italiano quando per i soggetti ricorrano tutte le condizioni ed i requisiti previsti dalle apposite "norme tecniche".
L'iscrizione dei figli di femmine importate gravide, con i requisiti di cui al comma precedente, è subordinata alla presentazione del certificato di fecondazione, corredato da copia del certificato genealogico del padre il quale dovrà presentare i requisiti previsti per i tori funzionanti negli allevamenti del Libro Genealogico.
L'iscrizione dei soggetti nati da fecondazione artificiale con seme importato, è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio Centrale per quanto concerne l'utilizzo del materiale seminale importato, che dovrà provenire da riproduttori provati, di eccezionale valore genetico o inclusi dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico nelle prove di progenie a carattere internazionale.
I tori esteri, dei quali viene autorizzato l'impiego di materiale seminale, saranno registrati in appendice al registro genealogico tori.
Tale articolo non si applica agli Uffici esteri del Libro Genealogico.

Art. 13

Le valutazioni morfologiche, comprese quelle per i tori funzionanti in fecondazione artificiale, vengono effettuate da un esperto di razza o altro esperto delegato dall'Associazione Nazionale.
La prima valutazione morfologica dei maschi è subordinata alla presentazione del certificato genealogico. I tori dovranno subire almeno un'altra valutazione morfologica, oltre a quella relativa all'iscrizione, dopo i 18 mesi di età. Per le femmine è obbligatoria almeno una seconda punteggiatura oltre i cinque anni di età.

Art. 14

Le visite per l'iscrizione dei tori e delle vacche al Libro Genealogico si indicono di norma due volte all'anno, presso i singoli allevamenti, una volta all'anno per gli iscritti alle Sezioni estere.
Possono essere effettuate anche visite straordinarie.
I calendari delle visite sono concordati tra l'Associazione Nazionale e le Associazioni Provinciali Allevatori e le Sezioni estere interessate.
Dei giorni di visita deve essere previsto un calendario con un mese di anticipo, dandone notizia agli allevatori interessati in tempo utile. In occasione delle visite di iscrizione è consentito procedere, su richiesta tempestiva degli allevatori, alla ripunteggiatura dei tori e delle vacche già iscritte.

Art. 15

Negli allevamenti aderenti al Libro Genealogico possono funzionare solo tori in possesso dei requisiti stabiliti dalle "norme tecniche".
Saranno radiati dal Libro Genealogico e non potrà essere utilizzato il seme dei tori che a giudizio dell'Ufficio Centrale siano risultati negativi alla valutazione genetica o che trasmettano tare, gravi vizi o altri caratteri negativi ai fini della selezione.

Capitolo III

IDENTIFICAZIONE DEI BOVINI APPARTENENTI AL LIBRO GENEALOGICO

Art. 16

L'identificazione dei soggetti di cui all'art. 10 del presente Regolamento viene effettuata mediante contrassegno metallico.
Tale contrassegno metallico, del quale l'Associazione Nazionale detiene il brevetto per marchio collettivo, porta impresso su un verso il numero di matricola e la sigla della provincia, sull'altro verso sono incise le sigle delle Associazioni Nazionali.

Art.17

Il contrassegno metallico è applicato al padiglione dell'orecchio sinistro dell'animale.
L'identificazione è suffragata e completata dalla dichiarazione di nascita che dovrà essere inviata all'Ufficio Provinciale o all'Ufficio estero e all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico.
I soggetti provenienti dall'estero vanno marcati a cura dell'Ufficio Centrale. I soggetti provenienti da altre provincie italiane devono conservare la marca d'origine. Lo stesso per quelli esportati.

Art. 18

Nel caso che un animale perda il contrassegno metallico questo, dopo gli opportuni accertamenti, viene sostituito dall'incaricato dell'Ufficio provinciale di marcatura da un altro contrassegno riproducente la sigla ed il numero originario di matricola.


Allegato A

AL REGOLAMENTO DEL LIBRO GENEALOGICO
DELLA RAZZA FRISONA ITALIANA


NORME TECNICHE

FINALITÀ DELLA SELEZIONE

La selezione dei bovini della razza Frisona Italiana ha lo scopo di produrre soggetti precoci per sviluppo e produttività, di buona mole, di costituzione forte, di conformazione corretta, fecondi, longevi, nevrili, di forte potere digestivo-respiratorio, con spiccata attitudine ad elevate produzioni di latte e buon titolo di grassi e di proteine senza escludere l'attitudine ad una produzione quantitativa di carne.
Al fine di indirizzare l'azione di miglioramento vengono fissati le caratteristiche morfologiche della razza ed i requisiti minimi per l'iscrizione.

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE

VACCHE

Mantello pezzato nero o pezzato rosso.
Statura alta.
Testa espressiva, proporzionata, distinta e vigorosa, con contorno ben definito e netto specie nella regione giugulare e con profilo superiore rettilineo; occhi vivaci; orecchie molto mobili; narici larghe; musello ampio e forti mascelle.
Anteriore armonico nell'insieme; collo piuttosto allungato e sottile, ricco di pliche cutanee; garrese ben serrato pronunciato e piuttosto affilato; spalle armonicamente fuse con il collo; petto forte ed ampio per contribuire ad aumentare la cavità toracica; arti in appiombo, ben distanziati, con ossa piatte; piedi forti, ben serrati e con alta suola.
Linea dorsale rettilinea, rilevata, senza vuoto retroscapolare e con lombi larghi e forti.
Groppa lunga e larga, all'incirca livellata non inclinata verso i lombi, con vertebre sacrali e coccige anche leggermente rilevate; attacco di coda non piatto o rientrato o troppo alto, coda piuttosto sottile.
Arti posteriori in appiombo, giustamente piazzati, forti, asciutti, con ossa piatte; natiche con profilo rettilineo; garretti piatti e larghi, con leggera angolatura, esenti da tare e con tendini e vene evidenti.
Piedi forti, ben serrati, con suola alta, specie al tallone; pastoie corte e forti.
Mammella anteriore moderatamente lunga e saldamente attaccata, con profilo inferiore quasi rettilineo e decisamente ascendente e profilo laterale leggermente arrotondato; vene addominali prominenti e tortuose; vene mammarie molto ramificate non troppo grosse e rilevate; tessuto spugnoso ed elastico.
Mammella posteriore saldamente attaccata, alta e larga con profilo posteriore in linea o leggermente sporgenti rispetto a quello delle natiche; marcata divisione in corrispondenza del legamento sospensorio centrale; vene mammarie e tessuto come nell'anteriore.
Piano inferiore (fondo della mammella al punto d'inserzione dei capezzoli) parallelo al suolo e non al di sotto del piano dei garretti.
Legamento sospensorio mediano forte, che divide nettamente la mammella in due parti eguali e simmetriche.
Capezzoli di giuste dimensioni, perpendicolari, inserite al centro di ciascun quarto, cilindrici e terminanti tronchi e con un forte sfintere.

TORI
Le caratteristiche morfologiche sono analoghe per quanto riguarda mantello, ecc. con ovvio riguardo alla mascolinità, che si riflette in una maggior mole generale ed in una maggior potenza di ogni singola parte.
La valutazione morfologica viene espressa per tutte le femmine che abbiano partorito e per i maschi di oltre 18 mesi con qualifiche e punti come segue:

    Insufficiente
    Sufficiente    70-74 punti
    Buono    75-79 punti
    Buono più    80-84 punti
    Molto Buono    85-89 punti
    Ottimo    90-100 punti

Per i tori sotto i 18 mesi di età deve essere attribuita la sola qualifica fino al massimo del Molto Buono.
Misure somatiche e dati biometrici non fanno parte integrante delle norme tecniche.


REGISTRO GENEALOGICO ANAGRAFICO

L'iscrizione al Registro genealogico anagrafico è effettuata sulla scorta della dichiarazione di nascita compilata in 3 copie, di cui:
—    1 copia da inviarsi a cura dell'allevatore all'Ufficio provinciale entro il settimo giorno dalla nascita;
—    1 copia da inviarsi all'Ufficio centrale;
—    1 copia per l'allevatore.
Le informazioni contenute nella dichiarazione di nascita, devono trovare riscontro nella “scheda di controllo-marcatura e altre notizie" (mod. 15) unificata e predisposta d'intesa tra gli Uffici Centrali dei controlli e del Libro genealogico firmata dal proprietario ed inviata in copia anche all'Ufficio centrale del Libro genealogico per il rilevamento dei dati di parto-nascita-marcatura, dei salti e delle vendite.

SEZIONE 1ª
Vengono iscritti i soggetti femmine e maschi di seguito precisati:

femmine

a)    nate negli allevamenti del Libro genealogico da madre iscritta al Registro genealogico anagrafico od al Registro genealogico vacche e da padre iscritto al Registro genealogico tori oppure da seme importato secondo le norme previste;
b)    nate negli allevamenti del Libro genealogico da madre importata gravida proveniente dai Libri Genealogici esteri ufficialmente riconosciuti con i requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro genealogico vacche e da padre con i requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro genealogico tori.

maschi

a)    nati negli allevamenti del Libro genealogico da madre iscritta al Registro genealogico vacche e da padre iscritto al Registro genealogico tori, oppure da seme importato secondo le norme previste;
b)    nati negli allevamenti del Libro genealogico da madre importata proveniente da Libri Genealogici esteri riconosciuti e iscritta al Registro genealogico vacche e da padre con i requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro genealogico tori ed in possesso della formula dei gruppi sanguigni da inviare all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico.
Le femmine nate da vacche in attesa di iscrizione, i maschi nati da vacche che non abbiano ancora raggiunto i requisiti ed i maschi in attesa del certificato dei gruppi sanguigni devono essere registrati provvisoriamente finché la madre non ottenga l'iscrizione o non raggiunga i minimi o i soggetti abbiano ottenuto il certificato dei gruppi sanguigni.

SEZIONE 2ª
Vengono iscritti i soggetti femmine e maschi regolarmente autorizzati all'importazione come riproduttori di razza pura provenienti dai Libri genealogici esteri ufficialmente riconosciuti, scortati dal certificato genealogico che dovrà essere depositato presso l'Ufficio centrale, che rilascerà apposita scheda genealogica sostitutiva.
Per gli ascendenti è obbligatorio riportare le valutazioni morfologiche conseguite nel Paese d'origine secondo le norme impartite dall'Ufficio centrale del Libro Genealogico sulla base degli indirizzi dati dalla Commissione Tecnica Centrale.

SEZIONE 3ª
Vengono iscritti i soggetti:

f e m m i n e

—    che non sono in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione alle Sezioni 1ª e 2ª e di ascendenza sconosciuta che presentino i caratteri di razza.

SEZIONE 4ª
Vengono iscritti i soggetti esportati dall'Italia o nati da questi o dalla loro progenie. Per i nati all'estero si applicano le stesse norme previste dalla Sezione 1ª.

REGISTRO GENEALOGICO TORI
Nel Registro genealogico tori vengono iscritti i maschi in possesso dei seguenti
requisiti:
—    età minima di 8 mesi;
—    provenienti dalle Sezioni 1ª, 2ª e 4ª del Registro anagrafico;
—    in possesso del certificato dei gruppi sanguigni;
—    in possesso del certificato genealogico;
—    figli di vacche iscritte al punto 3 del Registro genealogico vacche;
—    aver conseguito nella valutazione morfologica almeno la qualifica di "Buono" o 80 punti dopo i 18 mesi di età.
Al fine del conseguimento della valutazione genetica potranno essere utilizzati per la fecondazione artificiale tori che abbiano superato i test previsti presso il Centro Genetico dell'Associazione Nazionale di razza.
Per la fecondazione artificiale potranno essere utilizzati detti tori soltanto quando avranno dato esito positivo alla valutazione genetica condotta dall'Associazione Nazionale di razza secondo le direttive della Commissione Tecnica Centrale ed approvate dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

REGISTRO GENEALOGICO VACCHE
Nel Registro genealogico vacche vengono iscritte le bovine che abbiano partorito almeno una volta:
—    provenienti dal Registro genealogico anagrafico e in possesso dei seguenti requisiti:
1)    vacche di ascendenza sconosciuta provenienti dalla Sezione 3ª del Registro genealogico anagrafico:
requisiti morfologici:    75 punti (Buono)
requisiti funzionali:    aver conseguito le seguenti produzioni minime di latte e grasso in almeno una lattazione ufficialmente controllata di non oltre 305 giorni:
vacche di età al parto inferiore a 3 anni    kg. 5000
vacche di età al parto da 3 a 4 anni    kg. 5500
vacche di età al parto oltre 4 anni    kg. 6000
con contenuto di grasso non inferiore al 3,50%
oppure con una percentuale di grasso fino al 3,20% purché le quantità totali espresse in Kg. non siano inferiori rispettivamente a kg. 175 - 190 e 210.

2)    vacche provenienti dalla 1ª e 2ª Sezione del Registro anagrafico:
requisiti morfologici:    70 punti (Sufficiente)
requisiti funzionali:    almeno 1 lattazione ufficialmente controllata.
requisiti genealogici:    1 generazione di ascendenti iscritti al Libro Genealogico o ad un Libro Genealogico estero riconosciuto.

3)    vacche madri di:
a)    tori destinati alla F.A.:
requisiti morfologici:    81 punti da primipara
    83 punti da pluripara
requisiti funzionali:    in possesso degli indici genetici da stabilirsi periodicamente in base alle esigenze della razza.
requisiti genealogici:    2 generazioni di ascendenti iscritti al Libro Genealogico o ad un Libro estero riconosciuto.
b)    tori per uso aziendale:
requisiti morfologici:    81 e 83 punti
requisiti funzionali:    in possesso degli indici da stabilirsi periodicamente in base alle esigenze di razza, oppure con i requisiti funzionali di cui al punto 1.
requisiti genealogici:    2 generazioni di ascendenti iscritti al Libro Genealogico o ad un Libro estero riconosciuto.


REGOLAMENTO PER IL TRAPIANTO EMBRIONALE
Delibera CTC 15.01.1997


Il trapianto embrionale è consentito a condizione che siano fornite adeguate garanzie su tutte le fasi dell'operazione, nonché su quanto riguarda sia le bovine donatrici che le bovine riceventi.
Le seguenti norme si applicano nel caso che da una donatrice iscritta al Libro Genealogico vengano prelevati uno o più embrioni allo scopo di trapiantarli per ottenere da bovine riceventi anche non iscritte o di razza diversa, soggetti da iscrivere al Libro Genealogico.
Tali norme si applicano sia nel caso di embrioni provenienti da bovine iscritte al Libro Genealogico Nazionale, che da embrioni provenienti da soggetti iscritti ad un Libro Genealogico estero riconosciuto.
Pertanto chi intende utilizzare il trapianto embrionale, dovrà presentare all'ufficio del Libro Genealogico la seguente documentazione:
* DICHIARAZIONE, da inviare all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico, dell'avvenuto prelievo di embrioni da parte del proprietario della bovina donatrice. Tale dichiarazione dovrà riportare l'esatta indicazione dei dati genealogici della donatrice e del toro fecondante. Il proprietario dovrà assicurarsi che le formule eritrocitarie della vacca e del toro siano già depositate o provvedere in merito. La vacca donatrice dovrà essere fecondata da un solo toro per ogni ciclo estrale.
* QUALORA l'allevatore desideri espressamente fecondare la vacca con due tori diversi, deve preventivamente fare specifica richiesta contenente nome e matricola dei riproduttori proposti. L'Ufficio Centrale potrà dare il nulla osta dopo aver verificato che a livello di gruppi sanguigni non ci sia rischio di errata attribuzione di paternità.
* DICHIARAZIONE da inviare all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico entro 70 giorni, dell'avvenuto prelievo da parte del veterinario operatore e comunicazione della destinazione di tutti gli embrioni provenienti dal prelievo, con le indicazioni per l'identificazione delle riceventi e dei relativi proprietari, e di quelli eventualmente congelati.
* CHIUNQUE intenda utilizzare embrioni importati, dovrà inviare entro 70 giorni dall'intervento la documentazione ufficiale concordata fra il Libro Genealogico Nazionale della razza Frisona Italiana ed il Libro Genealogico del paese nel quale è iscritta la bovina donatrice.
* IL SESSAGGIO, lo splitting e la clonazione devono essere segnalati al momento del trapianto embrionale da parte del veterinario operatore.
* LA MATURAZIONE in vitro di oociti ed ogni fecondazione con conseguente trapianto di embrioni è considerata a tutti gli effetti come un trapianto embrionale. Più fecondazioni in vitro (con lo stesso toro o con due tori diversi) di gruppi di oociti della stessa donatrice, maturati in vitro, vanno considerati come trapianti diversi.
* RICHIESTA di iscrizione al Libro Genealogico del soggetto nato dal trapianto embrionale previa comunicazione all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico, tramite l'Ufficio Provinciale, dell'avvenuta nascita di vitelli nati dal trapianto stesso. Il soggetto verrà identificato alla nascita con marca L.G. e, tenuto conto che i vitelli non possono essere testati prima dei tre mesi di età, l'iscrizione definitiva ed il conseguente utilizzo come riproduttore nel Libro Genealogico non può avvenire che dopo tale periodo, previo accertamento della corretta ascendenza a mezzo identificazione eritrocitaria o altra metodologia ufficialmente riconosciuta. Non verrà autorizzata l'iscrizione nei casi dubbi. Verranno depennate dal Libro Genealogico le fecondazioni dei soggetti maschi non definitivamente iscritti. I figli di soggetti maschi o femmine non definitivamente iscritti al Libro Genealogico, perderanno la loro ascendenza.
* ALLA FINE del nome del soggetto nato da trapianto embrionale dovrà sempre apparire la dicitura "ET".
* NON VERRÀ accettata la richiesta di iscrizione per vitelli nati in allevamenti che non siano aderenti al Libro Genealogico.
* L'ALLEVATORE e il veterinario operatore sono obbligati a rispettare in toto il regolamento per il trapianto embrionale della razza Frisona Italiana e si assumono le rispettive responsabilità delle indicazioni ed informazioni relative e di competenza, di cui agli art. dall'1 al 7.
* LE RICHIESTE, di cui ai punti 1 e 7, dovranno essere accompagnate dalle prescritte competenze. L'iscrizione definitiva al Libro Genealogico verrà effettuata solo a pagamento avvenuto.