Estratto dal Disciplinare del Libro Genealogico della razza Bruna
IDENTIFICAZIONE DEI BOVINI DI RAZZA BRUNA
ARTICOLO 16
L'identificazione dei soggetti di cui all'art. 10 del presente Disciplinare avviene
mediante contrassegni
auricolari od altri metodi ufficialmente riconosciuti.
I criteri concernenti l'identificazione dei soggetti di razza Bruna iscritti al Libro
genealogico sono riportati
nelle Norme applicative del presente Disciplinare.
NORME TECNICHE Capitolo 2 - pag. 1
NORME TECNICHE
Allegato A) AL DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DEI BOVINI DI RAZZA BRUNA
FINALITÀ' DELLA SELEZIONE
La selezione dei bovini di razza Bruna ha come obiettivo la produzione di soggetti di
buona mole, statura
e peso, robusti di costituzione e corretta conformazione, precoci per lo sviluppo e
produttività, fecondi e
longevi, di buona nevrilità, con attitudine ad elevata e costante produzione del latte ad
alto titolo di grasso
e proteine, in grado di fornire convenienti produzioni di carne, dotati di alta capacità
di utilizzazione di tutti
i foraggi aziendali.
Al fine di indirizzare l'azione di miglioramento vengono indicati i caratteri morfologici
e i requisiti minimi
per l'iscrizione.
CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE
FEMMINE
Mantello marrone dal chiaro allo scuro, uniforme. Sono tollerate macchie
bianche ventrali non molto estese e che non debordino sui fianchi.
Pelle fine e morbida.
Statura-Taglia mole e buon peso; statura elevata in armonia con lo sviluppo
dell'animale in relazione all'età.
Testa espressiva, proporzionata, distinta e vigorosa, con profilo rettilineo;
occhi vivaci; orecchie sottili e molto mobili; narici larghe; musello
ampio; mascelle forti; corna sottili (è consigliabile la
decornificazione).
Anteriore armonico nell'insieme; collo piuttosto allungato e sottile, ricco di
pliche cutanee; garrese ben serrato pronunciato e piuttosto affilato;
spalle armonicamente fuse con il collo; petto forte e ampio per
contribuire ad aumentare la cavità toracica; arti in appiombo, ben
distanziati, con ossa piatte; piedi forti, ben serrati e con unghia dura
e resistente.
Linea dorsale rettilinea, rilevata, senza vuoto retroscapolare, e con lombi larghi e
forti senza depressione.
Groppa lunga e larga, all'incirca livellata, con spina sacrale rilevata ma non
alta; attacco di coda non piatto o rientrato o alto; coda piuttosto
sottile.
Arti posteriori in appiombo, giustamente piazzati, forti, asciutti, con ossa piatte;
cosce ben delineate e discese; garretti piatti e larghi, con leggera
angolatura, esenti da tare, con tendini e vene evidenti.
Piedi forti, ben serrati e compatti, con suola alta e con unghia dura e
resistente; pastoie corte e forti.
Mammella giustamente estesa in avanti e saldamente attaccata, non spaccata,
quarti regolari con profilo leggermente arrotondato; vene addominali
prominenti e tortuose con fontane ampie; vene mammarie molto
ramificate e rilevate, tessuto spugnoso ed elastico.
Mammella saldamente attaccata, alta e larga con profilo posteriore in linea o
leggermente sporgente rispetto a quello delle natiche; quarti
regolari con divisione in corrispondenza del legamento sospensorio
centrale ben segnato, vene mammarie molto ramificate e rilevate;
tessuto spugnoso ed elastico.
Legamento sospensorio mediano forte, che divide la mammella in due parti
uguali e simmetriche.
Capezzoli di giuste dimensioni, uniformi, perpendicolari, inseriti al centro di
ciascun quarto, cilindrici e terminanti tronchi e con un forte sfintere.
Piano inferiore mammella deve essere parallelo al suolo e non al di sotto la linea dei
garretti.
MASCHI
Caratteristiche morfologiche mantello, pelle, statura-taglia, testa, anteriore, linea
dorsale, groppa,
arti posteriori e piedi sono analoghi a quelli delle femmine, con ovvio
riguardo alla mascolinità che si riflette in una maggior mole e una
maggior potenza di ogni singola parte.
Funzionalità buona nevrilità, armonia e scioltezza dei movimenti, spiccate
caratteristiche attitudinali, senza difetti negli organi della riproduzione.
La valutazione morfologica viene espressa per i tori oltre i 18 mesi e per le vacche con
qualifiche e punti
come segue:
REGISTRO GENEALOGICO ANAGRAFICO
SEZIONE I^
Vengono iscritti i soggetti maschi e femmine di seguito precisati:
maschi a) nati negli allevamenti del Libro genealogico:
da madre iscritta al Registro genealogico vacche;
da padre iscritto al Registro genealogico tori, oppure da seme importato secondo
le norme previste
b) nati negli allevamenti del Libro genealogico:
da madre importata proveniente da Libri Genealogici esteri riconosciuti e iscritta al
Registro genealogico vacche;
da padre con i requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro genealogico tori ed in
possesso del genotipo dei miscosatelliti del Dna o della formula eritrocitaria da
inviare all'Ufficio centrale del Libro genealogico.
femmine a) nate negli allevamenti del Libro genealogico o dei controlli funzionali:
da madre iscritta al Registro genealogico anagrafico od al Registro genealogico
vacche;
da padre iscritto al Registro genealogico tori oppure da seme importato secondo le
norme previste;
b) nate negli allevamenti del Libro genealogico o dei controlli funzionali;
da madre importata gravida proveniente dai Libri Genealogici esteri ufficialmente
riconosciuti con i requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro genealogico vacche;
da padre con i requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro genealogico tori.
Le femmine nate da vacche in attesa di iscrizione, i maschi nati da vacche che non abbiano
ancora
raggiunto i requisiti prescritti ed i maschi in attesa del certificato dascendenza
devono essere registrati
provvisoriamente finché la madre non ottenga l'iscrizione o non raggiunga i minimi, o i
soggetti abbiano
ottenuto il certificato dascendenza.
SEZIONE II^
Vengono iscritti i soggetti maschi e femmine regolarmente autorizzati all'importazione
come riproduttori
di razza pura provenienti dai Libri genealogici esteri ufficialmente riconosciuti scortati
dal certificato
genealogico che dovrà essere depositato presso l'Ufficio centrale, che rilascerà
apposita scheda
genealogica sostitutiva ed in possesso dei seguenti requisiti:
maschi nati da madre con i requisiti previsti alla lettera a) della sezione I maschi;
da padre con i requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro genealogico tori e
scortati
dal certificato dascendenza.
Femmine Nate da madre con i requisiti funzionali richiesti per l'iscrizione al Registro
genealogico
vacche;
da padre con i requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro genealogico tori.
Per gli ascendenti è obbligatorio riportare le valutazioni morfologiche conseguite nel
paese di origine
secondo le norme impartite dall'Ufficio centrale del Libro genealogico e gli indirizzi
della Commissione
tecnica centrale. Tali valutazioni sono indispensabili ai fini di valutare i requisiti
richiesti dal Disciplinare
del Libro genealogico.
SEZIONE III^
Vengono iscritti i soggetti nati in Italia che presentino i caratteri di razza e che siano
contrassegnati
(identificati) con la marca di razza anche se non in possesso dei requisiti per
l'iscrizione alla Sezione I^.
L'iscrizione al Registro genealogico effettuata sulla scorta:
*?della dichiarazione di parto-nascita-marcatura Modello 1
oppure
*?della "Scheda di controllo-marcatura e altre notizie" (Mod. 15) unificata e
predisposta d'intesa tra gli
Uffici Centrali dei controlli e del Libro genealogico firmato dal proprietario ed inviata
in copia anche
all'Ufficio centrale del Libro genealogico per il rilevamento dei dati di
parto-nascita-marcatura, dei
salti e delle vendite per le province autorizzate dall'Ufficio centrale in sostituzione
dei modd. 1, 5 e 6.
REGISTRO GENEALOGICO TORI - DAL 1° FEBBRAIO 1996
I riproduttori per funzionare in Monta naturale negli allevamenti del Libro genealogico
oppure in
Inseminazione artificiale devono essere iscritti al Registro genealogico tori.
Nel Registro genealogico tori vengono iscritti i maschi in possesso dei seguenti
requisiti:
*?età minima di 8 mesi;
*?provenienti dalle Sezioni I^ e II^ del Registro genealogico anagrafico;
*?due generazioni di ascendenti iscritti al Libro genealogico o ad un Libro genealogico
estero
riconosciuto;
*?in possesso del certificato dascendenza;
*?in possesso del Certificato genealogico;
*?essere figli di:
*?Padre: iscritto al Registro genealogico tori e compreso nell'elenco dei tori autorizzati
per quelli
in inseminazione artificiale;
*?Madre: al concepimento, alla nascita oppure all'iscrizione del figlio, in possesso dei
requisiti
richiesti ai seguenti punti:
A Requisiti per madre di toro per la monta naturale
oppure
B Requisiti per madre di toro per la inseminazione artificiale.
I torelli importati o nati in Italia da embrioni importati devono avere madri in possesso
dei requisiti,
genetici convertiti e produttivi richiesti al punto A oppure B.
A) REQUISITI PER MADRE DI TORO PER LA MONTA NATURALE
(Al concepimento, alla nascita oppure all'iscrizione del figlio)
Rank dell'ITE AM (Indice Totale Economico Animal Model)
oppure in sua assenza
Rank dell'ITE P (Indice Totale Economico Pedigree)
che, secondo le direttive della Commissione tecnica centrale, saranno indicati
dall'Ufficio centrale del
Libro genealogico, in relazione alle periodiche elaborazioni delle valutazioni genetiche.
B) REQUISITI PER MADRE DI TORO PER LA INSEMINAZIONE ARTIFICIALE
(Al concepimento, alla nascita oppure all'iscrizione del figlio)
Rank dell'ITE AM pubblicato almeno 99
oppure in sua assenza
Rank dell'ITE P pubblicato almeno 99
REGISTRO GENEALOGICO VACCHE
Nel Registro genealogico vacche, vengono iscritte le bovine che abbiano partorito almeno
una volta, provenienti dal
Registro genealogico anagrafico sezione I^, II^, III^ che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
1) BOVINE PROVENIENTI DALLA SEZIONE III^ DEL REGISTRO
GENEALOGICO ANAGRAFICO (ASCENDENZA SCONOSCIUTA):
morfologici almeno 70 punti
funzionali aver conseguito le seguenti produzioni minime di latte, grasso e proteine in
almeno una
lattazione ufficialmente controllata di non oltre 305 giorni con periodicità A4, A6 o B,
AT,
Proiettata (Alpeggio)
oppure:
Età parto Latte Grasso Prot. Grasso Kg. Proteine Kg.
Kg % % 3,6% 3,5% 3,1% 3,0%
Fino a 3 anni 3600 3,7 3,2 145 155 125 133
Da 3 a 4 anni 4000 3,7 3,2 160 170 138 145
Oltre i 4 anni 4500 3,7 3,2 175 185 150 158
Su proposta dell'Associazione nazionale e su conforme parere della Commissione tecnica
centrale, il
Ministero per le Politiche Agricole, allorché la consistenza numerica del Libro
genealogico avrà
assicurato la possibilità del concreto miglioramento della razza, potrà disporre il
divieto di ammissione
al Libro genealogico delle vacche di ascendenza sconosciuta.
2) BOVINE PROVENIENTI DALLA SEZIONE I^ E II^ DEL REGISTRO
GENEALOGICO ANAGRAFICO:
morfologici almeno 70 punti
funzionali almeno una lattazione ufficialmente controllata
genealogici almeno una generazione di ascendenti iscritta al Libro genealogico o ad un
altro Libro
genealogico estero riconosciuto.
REGISTRO GENEALOGICO VACCHE AVANZATO
Vengono iscritte le bovine già iscritte al Registro genealogico vacche con i seguenti
requisiti:
morfologici punteggio totale: almeno 83 punti da primipara,
oppure
almeno 85 punti da pluripara
apparato mammario: almeno Buono +
genealogici almeno una generazione di ascendenti iscritta al Libro genealogico o ad un
Libro
genealogico estero riconosciuto
funzionali aver conseguito le seguenti produzioni minime di latte, grasso e proteine in
almeno una lattazione ufficialmente controllata di non oltre 305 giorni con periodi-cità
A4 o A6:
oppure:
Età parto Latte Grasso Prot. Grasso Kg. Proteine Kg.
Kg % % 3,6% 3,5% 3,1% 3,0%
Fino a 3 anni 3600 3,7 3,2 145 155 125 133
Da 3 a 4 anni 4000 3,7 3,2 160 170 138 145
Oltre i 4 anni 4500 3,7 3,2 175 185 150 158
genetici avere l'indice vacca di almeno 100 (cento) kg di latte e non negativo l'indice
dei kg
di proteine
REQUISITI PER VACCHE AVANZATO SENZA INDICE VACCA
Potranno essere iscritte al Registro vacche avanzato le bovine di cui non si conosce
l'indice vacca
purché abbiano conseguito le seguenti produzioni di latte, grasso e proteine in una
lattazione
ufficialmente controllata di non oltre 305 giorni con periodicità A4 o A6:
oppure:
Età parto Latte Grasso Prot. Grasso Kg. Proteine Kg.
Kg % % 3,7% 3,6% 3,2% 3,1%
Fino a 3 anni 4500 3,8 3,3 180 190 155 165
Da 3 a 4 anni 5000 3,8 3,3 200 210 170 180
Oltre i 4 anni 5500 3,8 3,3 220 230 185 195
NORME APPLICATIVE
Allegato B) AL DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DEI BOVINI DI RAZZA BRUNA
1 - IDENTIFICAZIONE
Per i bovini di allevatori aderenti al Libro genealogico della razza Bruna, sono
riconosciute valide ed
acquisite a tutti gli effetti, per gli usi e le applicazioni ai fini del libro
genealogico, le identificazioni
ufficiali previste dalle normative in vigore.
Per contrassegno auricolare si rappresenta qualsiasi soluzione che consenta di riportare
sull'orecchio
dell'animale il suo codice di identificazione (marca in plastica, marca metallica,
tatuaggio).
Per altri metodi di identificazione si rappresenta, qualsiasi altra soluzione messa a
disposizione dalla
tecnologia che consenta di identificare inequivocabilmente un animale.
Il contrassegno auricolare perso od illeggibile, dopo gli opportuni accertamenti, viene
sostituito, con un
altro contrassegno riproducente lo stesso codice.
TATUAGGIO
Il tatuaggio è obbligatorio e deve riportare lo stesso codice di identificazione del
contrassegno
auricolare.
4 - DICHIARAZIONE DI ORIGINE
La dichiarazione d'origine viene rilasciata dagli Uffici provinciali a femmine di razza
Bruna aventi i
seguenti requisiti:
a) caratteri di razza,
b) contrassegnate con marche ufficiali della razza e relativo tatuaggio, e iscritte alla
Sezione III^ del
Registro genealogico anagrafico.
Il possesso dei caratteri di razza per le bovine non iscritte al registro vacche ed
individuate con la
marca ufficiale della razza sarà determinata, previo esame, da parte di un esperto
appositamente
delegato dall'Associazione nazionale.
La dichiarazione d'origine dovrà riportare il nome e la data di nascita del soggetto e,
se disponibili, gli
estremi del padre, della madre, le produzioni del soggetto e della madre.
5 - ISCRIZIONE SOGGETTI ESTERI AL LIBRO GENEALOGICO
A) REQUISITI PER L'ISCRIZIONE
I soggetti di provenienza estera per essere iscritti al Libro genealogico nazionale devono
essere:
1) individuati oltre che dalla marca metallica anche dal tatuaggio effettuato nel paese
d'origine
riportato sui documenti quando il numero non corrisponde a quello della marca;
2) accompagnati dal Certificato genealogico che riporti sia per i soggetti che per gli
ascendenti:
*?le qualifiche morfologiche del paese di origine
*?le lattazioni con specificato:
*?il numero dei parti
*?età di ogni singolo parto
*?la produzione riferita a 305 giorni di lattazione o meno.
I tori per funzionare negli allevamenti del Libro genealogico devono essere scortati:
a) dalla formula eritrocitaria effettuata da un istituto specializzato
b) dal certificato di esatta paternità e maternità.
L'importazione del seme di tori deve essere accompagnata dalla formula eritrocitaria del
soggetto.
Le valutazioni genetiche per essere trascritte nei documenti ufficiali oltre al numero
delle figlie devono
riportare la media della lattazione reale e la valutazione morfologica media delle figlie.
Soggetti BOLZANO
LEGGE PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 24 APRILE 1995 N° 9 -ANAGRAFE
PROVINCIALE DEL BESTIAME E DEGLI ALLEVAMENTI
«Con la promulgazione della Legge provinciale 24 aprile 1995 n° 9 la Provincia autonoma
di
Bolzano ha istituito l'Anagrafe provinciale de bestiame e delle aziende di allevamento
dotandosi di una disciplina che, anticipando ampiamente una futura normativa nazionale,
determina un diverso approccio nei confronti dell'identificazione e della costruzione del
Libro
genealogico.
L'identificazione avverrà mediante apposizione di una marca auricolare e tatuaggio
(questo
per i soggetti di LG) o altro sistema ausiliario
Forma, materiale, dimensioni delle nuove marche saranno pressoché identiche a quelle
attualmente utilizzate per il Libro genealogico
Il codice di identificazione avrà la seguente struttura:
-
Sigla nazione IT
-
Sigla provincia BZ
-
Numero maggiore/uguale 300.000 - questo è il vero n° di identificazione
dell'animale; sarà comunque utilizzato un numero di partenza
superiore all'ultimo numero LG applicato
-
Controcodice eventuale check digit di controllo correttezza numero inserito
esempio IT BZ 300000 5 IT BZ 357456 9
Va detto che una siffatta impostazione del numero di identificazione, poiché identica a
quella
attualmente in applicazione, non comporta alcun problema di acquisizione nelle strutture
della base dati Anarb e di trattamento nelle procedure di elaborazione. Dovranno comunque
essere predisposti opportuni flussi dati per acquisizione anagrafiche.
L'applicazione della legge in questione, determinando la definizione del contrassegno
auricolare di identificazione degli animali, origina di fatto una contraddizione con
quanto
disposto dall'art. 16 del Disciplinare del Libro genealogico approvato con D.M. 29011 del
30/11/1991, secondo il quale «Di tale contrassegno auricolare, l'Associazione Nazionale
detiene il brevetto per marchio collettivo ai sensi ed agli effetti del brevetto per
marchio
d'impresa» e con tale contrassegno (al quale si affianca il tatuaggio) vengono
identificati i
soggetti della razza.
La contraddizione, non si limita al solo marchio di identificazione, ma riguarda anche la
documentazione che attesta la nascita/marcatura dei soggetti, che pure prevista dal
Disciplinare, verrebbe sostituita da altra documentazione sempre introdotta dalla nuova
legge.
E' necessario precisare che:
-
la Legge provinciale 9/95 è a tutti gli effetti legge dello stato
-
la sua applicazione nelle modalità citate non origina impatti negativi con i criteri di
identificazione esistenti e con i sistemi informativi in essere.»
DELIBERA (1/96)
Si riconosce ed acquisisce a tutti gli effetti, per gli usi e le applicazioni del Libro
genealogico, in deroga a quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 del Disciplinare del
Libro genealogico e limitatamente ai soggetti bruni nati in provincia di Bolzano,
l'identificazione degli animali, come previsto dalla Legge della provincia autonoma di
Bolzano 24 aprile 1995 n° 9, ed il marchio collettivo di impresa ad essa relativo.
Ai soggetti iscritti al Libro genealogico come previsto dagli articoli 16 e 17 del
relativo Disciplinare deve essere obbligatoriamente applicato il tatuaggio.
La Federazione provinciale allevatori della razza Bruna di Bolzano che gestisce
l'Ufficio provinciale del Libro genealogico, assicura: l'ufficializzazione dei dati
genealogici, ivi compreso il numero di identificazione, la modulistica per la raccolta
delle informazioni ed i flussi dati predisposti in applicazione di detta legge, che
dovranno contenere almeno le informazioni già attualmente richieste e stabilite per la
corretta gestione del Libro genealogico nei termini previsti dal relativo Disciplinare.