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ANAGRAFE DEGLI EQUIDI
A seguito della L. 200/03 e del D.M. 5 maggio 2006 tutti gli equidi
residenti in Italia devono essere identificati ed iscritti nella
Anagrafe degli Equidi.
Al riguardo il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
con circolare n. 1 del 14 maggio 2007 ha dato istruzioni
all’Associazione Italiana Allevatori per la gestione in forma temporanea
e semplificata dell’anagrafe stessa.
Di seguito si riassumono brevemente le principali informazioni circa
tale gestione.
Devono esservi registrati tutti gli equidi (cavalli,
asini, muli e bardotti) presenti sul territorio nazionale. Per poter
essere registrati gli animali devono essere identificati.
IDENTIFICAZIONE
Si intende la modalità di riconoscimento dell’equide,
attuata tramite l’emissione di un documento di identificazione
(passaporto) e l’impianto di un microchip (trasponder).
DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE (PASSAPORTO)
Deve accompagnare l’animale in ogni suo spostamento. Sul
documento di identificazione deve essere riportato il numero di
microchip impiantato sull’animale, il sesso, il mantello, la data di
nascita, la destinazione finale dell’equide ecc. Successivamente sul
documento dovranno essere riportate, a cura del proprietario
dell’equide, le vaccinazioni, i trattamenti sanitari, gli eventuali
passaggi di proprietà ecc.
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Per gli animali iscritti ai Libri genealogici ed ai
Registri anagrafici ufficialmente riconosciuti ai sensi delle L.30/91
e L.280/99 (Es.: Murgese, Cavallo Trottatore Italiano, Cavallo da
Sella Italiano, Haflinger, Cavallo Maremmano, Cavallo Lipizzano, ecc.)
tutta l’attività (identificazione, registrazione degli eventi quali:
nascita, compravendita, morte ecc. nonché il rilascio del passaporto)
è svolta dai rispettivi Libri genealogici o Registri anagrafici tenuti
dall’UNIRE o dalle Associazioni Nazionali Allevatori competenti. Le
uniche novità operative in tali casi riguardano il codice del
transponder, le cui prime tre cifre dovranno essere comprese tra 901 e
998 (e non più 380), l’identificazione delle persone fisiche e
giuridiche proprietarie di cavalli (attraverso il loro Codice Fiscale)
e l’identificazione delle aziende (attraverso il codice loro attributo
dalle ASL).
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Per gli animali nati dopo il 1.1.2007 e NON iscritti ai
Libri genealogici il documento di identificazione (Passaporto) è
rilasciato dall’Ufficio Periferico dell’Anagrafe degli Equidi;
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Per gli animali nati prima del 1.1.2007 e privi di
qualsiasi documento di identificazione conforme alle decisioni
93/623/CEE e 2000/68/CE il documento è rilasciato dall’Ufficio
Periferico dell’Anagrafe degli Equidi;
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Per gli equini destinati ad essere macellati prima dei
sette mesi di età e che non sono destinati né a scambi intracomunitari
ne all’esportazione verso Paesi Terzi è prevista una procedura
semplificata di identificazione. Il relativo documento è rilasciato
dall’Ufficio Periferico dell’Anagrafe degli Equidi.
GESTIONE DEGLI EVENTI
La citata circolare ministeriale
stabilisce che debbano essere gestiti anche tutti gli eventi che segnano
la vita dell’equide quali: passaggio di proprietà, morte, furto,
smarrimento e macellazione. Pertanto il proprietario dell’equide deve
comunicare quanto prima l’evento:
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all’Associazione o Ente che tiene, ai sensi delle L.30/91
e L. 280/99, il Libro genealogico o i Registri Anagrafici della razza
per gli equidi iscritti;
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all’Ufficio Periferico dell’Anagrafe degli Equidi per
gli animali NON iscritti ai Libri genealogici.
Al fine, quindi, di dare seguito a quanto richiesto dal Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali si comunica che la scrivente
Associazione Provinciale Allevatori di MODENA ha attivato dal 1 Agosto
2007 l’Ufficio Periferico dell’Anagrafe degli Equidi
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